Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
              Misure a tutela dell'interesse nazionale 
                    nel settore degli idrocarburi 
 
  1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi
energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo  impianti  e
infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale  nel
settore della raffinazione di idrocarburi garantiscono  la  sicurezza
degli approvvigionamenti, nonche' il  mantenimento,  la  sicurezza  e
l'operativita'  delle  reti  e   degli   impianti,   astenendosi   da
comportamenti che possono mettere a rischio la continuita' produttiva
e recare pregiudizio all'interesse nazionale. 
  2. Fino al ((31 dicembre 2023)), ove vengano in rilievo  rischi  di
continuita' produttiva  idonei  a  recare  pregiudizio  all'interesse
nazionale, conseguenti a sanzioni imposte  nell'ambito  dei  rapporti
internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attivita' di cui al
comma 1 ne da' tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese  e
del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione  delle  misure  a
sostegno e tutela previste dalla legge, nel  quadro  degli  aiuti  di
Stato compatibili con il diritto europeo. 
  3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano  i  relativi  presupposti,
della disciplina recata  dalla  tutela  conservativa  del  patrimonio
produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria  di  cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e  al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2  e'  imminente,
l'impresa interessata puo' altresi'  richiedere  al  Ministero  delle
imprese e del  made  in  Italy  di  essere  ammessa  a  procedura  di
amministrazione temporanea. 
  4.  L'amministrazione  temporanea  e'  disposta  per  un  ((periodo
massimo di 12 mesi)), prorogabile una sola volta fino a ulteriori  12
mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e
controllo, senza applicazione dell'articolo 2383,  terzo  comma,  del
codice civile, e la nomina  di  un  commissario  che  subentra  nella
gestione.  L'amministrazione  temporanea  e'  condotta   secondo   le
ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare  pericoli
di    pregiudizio    all'interesse    nazionale    alla     sicurezza
dell'approvvigionamento  energetico,  nell'interesse  dell'impresa  e
senza pregiudizio per la stessa, per i soci, ((per i lavoratori e per
i titolari)) di rapporti giuridici attivi o  passivi.  Gli  eventuali
utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti  se
non  al  termine  dell'amministrazione  temporanea.  I  costi   della
gestione temporanea restano a carico dell'impresa. 
  5.  L'amministrazione  temporanea  e'  disposta  con  decreto   del
Ministro delle imprese e del made in  Italy,  ((di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,)) con  il  quale
e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche  di  societa'  a
controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e
senza pregiudizio della disciplina in tema  di  concorrenza,  e  sono
altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura. 
  6.  In  caso  di  grave  ed  imminente  pericolo   di   pregiudizio
all'interesse  nazionale   alla   sicurezza   nell'approvvigionamento
energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea
((di cui al comma 4)) puo' essere disposta con decreto  del  Ministro
delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
anche indipendentemente dalla istanza di cui al  comma  3.  ((Con  il
medesimo decreto e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche
di societa' a controllo o  a  partecipazione  pubblica  operanti  nei
medesimi settori, senza  pregiudizio  della  disciplina  in  tema  di
concorrenza, e sono altresi'  stabiliti  termini  e  modalita'  della
procedura.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  reca:
          «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1
          della legge 30 luglio 1998, n. 274». 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la  ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato di insolvenza». 
              - Si riporta l'art. 2383 del Codice civile: 
              «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
          nomina degli  amministratori  spetta  all'assemblea,  fatta
          eccezione per i primi  amministratori,  che  sono  nominati
          nell'atto costitutivo, e salvo il disposto  degli  articoli
          2351, 2449 e 2450. La nomina  e'  in  ogni  caso  preceduta
          dalla presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di  una
          dichiarazione circa  l'inesistenza,  a  suo  carico,  delle
          cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382  e  di
          interdizioni dall'ufficio di  amministratore  adottate  nei
          suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 
              Gli amministratori non possono essere nominati  per  un
          periodo superiore a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              Gli amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori devono chiederne l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese indicando per ciascuno di essi il  cognome  e
          il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio  e  la
          cittadinanza, nonche' a quali tra  essi  e'  attribuita  la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente. 
              Le cause di nullita' o di annullabilita'  della  nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».